ANAC: sospensione annotazione delle notizie utili non costituenti false dichiarazioni

Roma, 25 luglio 2019 – Si trasmette di seguito comunicato del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone relativo alla Sospensione dei procedimenti di annotazione delle notizie utili, non costituenti false dichiarazioni, ex art. 213, comma 10, d. lgs. 50/2016.

 

Preso atto del più recente orientamento della giurisprudenza, che riconduce l’attività di annotazione di “notizie utili” ex art. 213, comma 10, d. lgs. 50/2016 nell’ambito della discrezionalità amministrativa, l’Autorità ritiene opportuno procedere ad una ridefinizione dei presupposti per l’iscrizione delle “notizie utili” nel Casellario.

Nelle more della modifica del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con Delibera del 6 giugno 2018, quest’Autorità dispone, a partire dalla data odierna: (i) la sospensione del termine di conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico, per i procedimenti in corso; (ii) la sospensione del termine di 90 giorni previsto per l’avvio dei procedimenti di annotazione nel Casellario, con riferimento alle segnalazioni già pervenute; (iii) l’oscuramento provvisorio delle notizie utili, fatte salve quelle disposte con delibera consiliare a conclusione dei procedimenti sanzionatori e quelle derivanti da segnalazioni di fatti illeciti da parte degli organi giudiziari – per le quali verrà condotta una specifica disamina – comunicate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’oscuramento avverrà progressivamente, con procedura manuale, per le annotazioni i cui i termini di impugnazione non siano trascorsi; con procedura massiva, in corso di elaborazione, per tutte le rimanenti.

Si precisa che permangono gli obblighi di comunicazione, gravanti sulle stazioni appaltanti e sugli altri soggetti detentori di informazioni, delle notizie concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi durante l’esecuzione del contratto, ferma restando la sospensione dei relativi procedimenti.

Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione relativi alle false dichiarazioni o false documentazioni presentate dagli operatori economici in sede di gara alle stazioni appaltanti sul possesso dei requisiti generali e speciali (i cui procedimenti derivanti non sono, invece, sospesi).

Fonte: ANAC

25 Luglio 2019