Le comunità energetiche in pillole #2: la normativa nazionale

La normativa nazionale

Le comunità energetiche sono state introdotte nella normativa italiana con il decreto legge Milleproroghe (dl 162/2019): un emendamento approvato alla Camera, in fase di conversione in legge del provvedimento, ha inserito nel testo l’articolo 42-bis che “consente di attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di realizzare comunità energetiche”. La disposizione ha anticipato quanto previsto dalla cosiddetta direttiva europea RED II, ovvero la 2018/2001, “nelle more” – ovvero in attesa – del recepimento della direttiva stessa, ricalcandone in larga parte i contenuti.

consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile, così come i clienti finali, mentre i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività non costituiscono l’attività commerciale o professionale principale.

Nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, mentre la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale. L’obiettivo primario dell’associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari. La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente, agiscono nel rispetto di una serie di condizioni:

• i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del milleproroghe;

• i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati;

• l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;

• nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione;

• nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, essi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio.

I clienti finali associati mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore; possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati; regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia condivisa e possono demandare a questo soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE).

Per incentivare le configurazioni di autoconsumo, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in queste configurazioni accedono al meccanismo di incentivazione tariffario. Non è consentito l’accesso agli incentivi MISE del 2019 né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali.

L’Arera ha emanato il 4 agosto 2020 la delibera di attuazione delle norme che disciplinano le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini (autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente) oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile.

Un decreto del ministro dello Sviluppo economico ha individuato una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili sulla base di una serie di criteri: chiarisce che l’energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili che fanno parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, a una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a 100 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo; 110 €/MWh nel caso in cui appartenga a una comunità energetica rinnovabile.

Quanto al dlgs 199/2021, questo ha recepito ufficialmente la direttiva: gli articoli da 30 a 33 del testo disciplinano le configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili: le norme sono state modificate ad aprile 2022 dal cosiddetto dl Energia (34/2022, le nuove modifiche sono in vigore dal 29 aprile 2022).

L’articolo 30 dispone che un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo in due modi: realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale o se vende l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta e può offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore.

Le novità introdotte intervengono sulla disciplina relativa ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile. In particolare, viene aggiunto il criterio di produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con impianti FER (ovvero da fonti energetiche rinnovabili) ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, escludendo l’allacciamento di utenze diverse da quella dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. Inoltre, si consente all’autoconsumatore di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, l’accesso agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell’energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche). Viene previsto che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati agli impianti direttamente interconnessi all’utenza del cliente finale nella stessa misura applicata alla condivisione dell’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili mediante rete di distribuzione esistente.

Nel caso in cui più clienti finali si associno per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente: devono trovarsi nello stesso edificio o condominio; ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile oppure possono essere realizzati impianti comuni; si utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini; l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l’energia eccedente può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private.

L’articolo 31 stabilisce che i clienti finali, inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché l’obiettivo principale della comunità sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; la comunità sia un soggetto di diritto a se stante e l’esercizio dei poteri di controllo faccia capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali.

Secondo l’articolo 32 i clienti finali che optano per la comunità energetica mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore; possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo; possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo. La norma prevede che l’ARERA adotti i provvedimenti necessari a garantire l’attuazione delle disposizioni previste).

L’articolo 33 contiene norme sul monitoraggio e l’analisi di sistema delle comunità energetiche da parte del GSE e dell’RSE.

Gli aggiornamenti

Ad aprile 2022 il Gestore dei servizi energetici ha pubblicato le nuove Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa e le Modalità di profilazione dei dati di misura e relative modalità di utilizzo, che riguardano i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile e le cosiddette comunità energetiche. L’aggiornamento ha recepito le modifiche del quadro normativo e regolatorio di riferimento conseguenti alla consultazione pubblica condotta fra il 4 marzo e il 7 aprile 2021, e si riferiscono in particolare a:

• il periodo di applicazione dell’attuale meccanismo “transitorio”, che viene esteso fino alla data di adozione, da parte del ministero della Transizione ecologica e dell’Arera, dei provvedimenti attuativi previsti agli articoli 8 e 32 del decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n.199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (cosiddetta RED II);

• la possibilità, introdotta con la delibera 581/2020 dell’ARERA, di creare nuove unità di produzione nel caso di sezioni di impianto autonome, indipendenti e misurabili;

• il recepimento delle specificazioni riportate nel dlgs n. 199/2021 circa la possibilità di partecipare alle comunità di energia rinnovabile per tutti i consumatori, gli azionisti o i membri che possono esercitare poteri di controllo e i soggetti inclusi nelle autorità locali.

Ancora, sono previste precisazioni circa la ricomprensione nei condomìni dei cosiddetti “supercondomìni” industriali e commerciali, i contenuti minimi dello Statuto/atto costitutivo delle comunità di energia rinnovabile e i soggetti che, seppur non facenti parte delle configurazioni, assumono rilevanza per le stesse. Infine, vengono riviste le modalità e tempistiche di calcolo dei contributi economici, con specifico riferimento al caso di mancata trasmissione al GSE di alcune misure, da parte del Gestore di rete.

Il ministero della Transizione ecologica ha avviato lo scorso 28 novembre una consultazione pubblica, a cui ha partecipato anche l’Alleanza delle cooperative italiane, propedeutica all’emanazione dei decreti attuativi della disciplina per la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 199/2021.

La consultazione sullo schema di decreto di incentivazione delle CER si è chiusa il 12 dicembre e sono pervenute osservazioni da 257 portatori di interesse, quali regioni, province autonome, comuni, associazioni di imprese, comunità energetiche già operative, aziende energetiche e associazioni ambientaliste, oltre che da singole imprese e cittadini, ha fatto sapere il MASE in una nota.

Il 23 dicembre è infine arrivato il via libera dalla Commissione europea all’utilizzo delle risorse del PNRR destinate alle comunità energetiche (2,2 miliardi) nella modalità a fondo perduto anziché di prestito. Contestualmente, Pichetto Fratin ha annunciato la firma del relativo decreto a inizio 2023.

Il 27 dicembre 2022 l’Arera ha approvato il testo unico che regola le modalità per valorizzare l’autoconsumo diffuso (Testo integrato autoconsumo diffuso, TIAD), con indicazioni e semplificazioni procedurali rispetto alla disciplina transitoria vigente dal 2020 per edifici, condomini e comunità energetiche rinnovabili (CER), in attuazione dei decreti legislativi 199/21 di attuazione della direttiva RED II e 210/21 di attuazione della direttiva 2019/944 con norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Il TIAD sarà in vigore dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del MASE con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.

A partire da questa data, le configurazioni per l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche già esistenti saranno sottoposte alla disciplina del TIAD: ciò non comporterà nessun cambiamento per le prime, mentre per le seconde verrà data la possibilità di estendersi all’interno di un’area più vasta (zona di mercato per l’energia condivisa e area sottesa alla cabina primaria per la valorizzazione dell’energia autoconsumata) e di includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW, a fronte di una lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell’autoconsumo (che perde la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh considerando i valori dell’anno 2022).

Sono soggetti alla disciplina del TIAD tutti i sistemi per l’autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica. Le prime due configurazioni hanno già avuto una prima regolazione transitoria (deliberazione Arera 318/2020/R/eel) basata su un modello regolatorio virtuale, con limitato riferimento all’autoconsumo da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW e ubicati sotto la stessa cabina secondaria a cui sono collegati i clienti finali della configurazione.

Tra le novità rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel, che derivano dai decreti legislativi 199/21 e 210/21:

– definizioni univoche per tutte le varie configurazioni di autoconsumo diffuso e la distinzione di due perimetri geografici: la zona di mercato che rileva per individuare l’energia elettrica condivisa e l’area sottesa alla stessa cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata. Quest’ultima è oggetto di maggior valorizzazione per tenere conto dei costi di esercizio delle reti elettriche mediamente evitati proprio per effetto dell’avvicinamento geografico di produzione e consumo nella stessa ora;

– poiché la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso sarà riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano, in modo convenzionale, le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche e introducendo correttivi di carattere geografico, sarà invece cura del ministero dell’Ambiente definire gli incentivi;

– vengono semplificate le procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni;

– grazie alla conferma del modello regolatorio virtuale già adottato nel periodo transitorio iniziale, sono garantiti a tutti i clienti finali e ai produttori gli attuali diritti (ad esempio quello di scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all’autoconsumo).

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3 Febbraio 2023