ANAC – partenariato pubblico-privato, emanate le nuove Linee Guida per il monitoraggio

Roma, 8 settembre 2022 – Nel valutare l’opportunità di ricorrere ad un contratto di partenariato pubblico-privato, la stazione appaltante deve considerare attentamente i rischi specifici dell’affidamento. I rischi sono classificati in rischi di costruzione (errore di progettazione, rischio ambientale, amministrativo, di slittamento dei tempi), rischi di domanda (riduzione della domanda del mercato relativa a quel servizio o rischio concorrenza) e rischi di disponibilità (obsolescenza degli impianti, indisponibilità della struttura o dei servizi da erogare). Accanto a questi ci sono anche i rischi di forza maggiore (scioperi o manifestazioni, guerre, esplosioni, fenomeni naturali avversi come siccità o alluvioni). Sono alcune delle novità dell’aggiornamento delle Linee guida sul monitoraggio del partenariato pubblico-privato, approvato dal Consiglio dell’Autorità nazionale anti-corruzione (Anac). Il documento, spiega una nota dell’Autorità, è in attesa di adozione definitiva e dovrà ricevere il parere del ministero dell’Economia e della Commissione speciale del Consiglio di Stato.

L’aggiornamento è stato elaborato nell’ottica di una migliore sistematizzazione dei rischi, funzionale a chiarire le ipotesi in cui è possibile procedere alla revisione del piano economico-finanziario. Il testo specifica infatti che “il rischio legato ai cicli economici e sopportato dai produttori nel loro settore di attività non può essere considerato causa di forza di maggiore”.

Le linee guida individuano nel ricorso ai servizi di assistenza gratuita da parte del Dipartimento della programmazione economica (Dipe) della Presidenza del Consiglio dei ministri lo strumento di supporto per le amministrazioni, che possono richiedere la redazione di pareri non vincolanti sui partenariati pubblico-privati. Il decreto legge 36/2022 (secondo decreto Attuazione PNRR), ricordano le linee guida, prevede l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare progetti di partenariato di importo superiore a 10 milioni di euro, di richiedere un parere preventivo, non vincolante, al Dipe e alla Ragioneria dello Stato.

Al contratto di Partenariato deve essere allegata la “matrice dei rischi”, che costituisce parte integrante del contratto stesso e “deve indicare con chiarezza quali sono i rischi assunti dall’ente concedente e quali dall’operatore economico”, aggiungono le linee guida. Altre novità riguardano il monitoraggio dei rischi: “La stazione appaltante presidia sia la qualificazione precisa e corretta della tipologia di contratto di partenariato stipulato fra essa e l’operatore privato, provvedendo a censirla all’interno della banca dati di Anac, sia l’associazione fra la stipula di questi contratti e l’intervento da realizzare, censito nell’anagrafe nazionale dei progetti d’investimento, segnalando se si tratta di un intervento sulle opere pubbliche o di altra natura. Per questa finalità, la stazione appaltante, in sede di richiesta del Codice Identificativo di Gara, indica obbligatoriamente la tipologia del contratto da stipulare all’interno di una delle categorie predisposte dall’Anac e il Codice Unico di Progetto, che identifica l’intervento da realizzare in regime di partenariato”.

In un’ottica di collaborazione tra banche dati, conclude il comunicato ANAC, il Dipe e l’Autorità “stanno rafforzando il legame tra i due codici per disporre di informazioni tempestive e qualitativamente adeguate sul monitoraggio degli investimenti realizzati in Partenariato”.

8 Settembre 2022