Appalti – Dall’ANAC documento per affidamenti rapidi e semplificati

Roma, 4 maggio 2020 – L’ANAC uha ritenuto opportuno fornire un supporto alle stazioni appaltanti nello svolgimento di procedure di affidamento che si rendesse necessario espletare, per far fronte alla difficile situazione di emergenza sanitaria in atto, ma anche in tutte quelle ipotesi in cui sia indispensabile, in presenza dei presupposti di legge, procedere con la massima celerità.

Pertanto, fermo restando il contenuto della Delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020 e le Precisazioni del 20 aprile 2020 rese a riguardo, l’ANAC ha pubblicato un documento ricognitivo che contiene un quadro delle vigenti disposizioni acceleratorie e di semplificazione in tema di procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Oltre alle norme contenute nel codice dei contratti, d.lgs. n. 50 del 2016, che evidentemente costituisce la base normativa principale, il documento comprende anche un iniziale rifermento alle indicazioni fornite dalla Commissione Europea con la Comunicazione (2020/C 108 I/01) recante “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”.  Inoltre, sono state richiamate alcune disposizioni in materia di contratti pubblici contenute nel d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e nella OCDPC c n. 630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”). La rassegna si conclude con il richiamo ad alcune previsioni normative, per lo più di natura settoriale, che si prefiggono di raggiungere il medesimo risultato acceleratorio o di semplificazione.

Documento ricognitivo ANAC

4 Maggio 2020