Appalti sottosoglia – Corte Costituzionale: illegittima la legge toscana che riserva il 50% alle PMI locali

Roma, 11 giugno 2020 – La Corte Costituzionale, interpellata dal Dipartimento per gli affari Regionali e le Autonomia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la sentenza n, 98 del 27 maggio 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18, recante “Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007”, che dispone:

In considerazione dell’interesse meramente locale degli interventi, le stazioni appaltanti possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento e in tal caso la procedura informatizzata assicura la presenza delle suddette imprese fra gli operatori economici da consultare”

Tale disposizione, riservando una quota degli appalti sotto soglia alle micro, piccole e medie imprese operanti nel territorio regionale, contrasta l’art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione perché «altera la par condicio fra gli operatori economici». In particolare viola l’articolo 30, comma 1 del Codice dei contratti secondo cui, nell’affidamento degli appalti e delle concessioni debbono essere rispettati, tra gli altri, i principi di libera concorrenza e non discriminazione, e l’art. 36 dello stesso decreto legislativo secondo cui le stazioni appaltanti operano «nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti».

La Corte Costituzionale ha inoltre ricordato che le procedure di affidamento dei contratti sotto soglia sono regolate anche dalle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottate con delibera 26 ottobre 2016, n. 1097, in attuazione del previgente art. 36, comma 7, cod. contratti pubblici. In base alle Linee guida, la procedura «prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante».

Appalti – Sentenza Corte Costituzionale su Legge Toscana – 27 maggio 2020

11 Giugno 2020