Emergenza Covid19 – Dal MIT delucidazioni su aumento oneri di sicurezza nei cantieri

Roma, 30 giugno 2020 – Riportiamo precisazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, servizio supporto giuridico-consultazione pareri, in risposta ad un quesito relativo all’aumento degli Onori sulla sicurezza nei cantieri per Emergenza Covid-19.

Il servizio supporto giuridico, organizzato nell’ambito del servizio contratti pubblici e realizzato in collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Itaca, eroga un’ attività di supporto giuridico alle stazioni appaltanti sulla disciplina dei contratti pubblici, al fine di favorire uniformità di indirizzi ed evitare molteplicità di interpretazioni e di soluzioni operative, nocive al buon andamento delle amministrazioni.

 

Codice identificativo: 667
Data ricezione: 05/07/2020
Argomento: Sicurezza
Oggetto: Oneri sicurezza – Emergenza Covid-19
Quesito:

Nel leggere il Protocollo per il contenimento della diffusione del covid19 sui cantieri, emesso dal MIT il 19.3.2020, si riscontra che gli oneri di sicurezza aumenteranno. Si chiede di chiarire se tali oneri siano da ritenersi a carico dell’impresa (quali oneri aziendali di sicurezza) o siano da riconoscersi quali oneri della sicurezza a carico della committenza. Laddove fosse da ricondursi a carico della Stazione appaltante committente si chiede, per i contratti in essere, se sia possibile procedere con una modifica ex art. 106 co. 1 “varianti in corso d’opera”.

Risposta:

Con riferimento al quesito posto occorre, anzitutto, chiarire la differenza tra costi della sicurezza ed oneri aziendali. I costi della sicurezza, come noto, sono sottratti alla competizione, mediante esclusione dal ribasso d’asta, e devono essere riconosciuti integralmente agli appaltatori. Questi vengono esplicitati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto all’art.100 del D.lgs.81/08 o dalla stessa stazione appaltante, tramite il RUP/Responsabile dei lavori nel caso in cui non sia previsto il PSC. Più precisamente, i costi della sicurezza sono oggetto di una quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Gli oneri aziendali per la sicurezza, invece, afferiscono all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di “datore di lavoro” e sono dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all’attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell’ambito delle spese generali riconosciute all’operatore e corrispondenti a procedure contenute normalmente nei Piani Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici (POS). (Per definizioni più puntuali si rimanda alle le Linee Guida ITACA per l’applicazione del DPR 222/2003 e alle Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi) Ciò posto si rappresenta che, per tutta la durata del periodo emergenziale, occorre tener certamente conto dei maggiori costi a carico delle imprese dovuti all’apprestamento delle specifiche misure di sicurezza adottate per impedire il contagio ai sensi dei protocolli siglati (si veda in particolare il Protocollo MIT del 24/04/2020, quindi l’allegato 13 al Dpcm del 17/05/2020). Le misure ivi previste comportano infatti, in generale, la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo l’attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori. Tali misure antiCOVID-19 potranno essere riconducibili in taluni casi ai “costi della sicurezza”, in altri agli oneri aziendali di sicurezza, sulla base delle definizioni sopra riportate, ai sensi di quanto previsto dall’allegato 13 del Dpcm del 17 maggio 2020 nonché in funzione delle scelte progettuali ed organizzative condotte dal RL/CSE Si ritiene utile aggiungere che l’integrazione del PSC, e degli eventuali conseguenti costi per la sicurezza aggiornati da parte dello stesso CSE, rientrano tra le modifiche che dovranno essere formalmente approvate da parte della Stazione appaltante, previa l’individuazione di idonea copertura finanziaria, e saranno riportate nel nuovo quadro economico dell’intervento anche per quanto riguarda l’eventuale l’aggiornamento delle spese tecniche e di eventuali incentivi per la pianificazione e controllo dei lavori e della sicurezza. Si conferma, quindi, la possibilità di utilizzare lo strumento delle varianti ex art. 106, comma 1 lett. c).

30 Giugno 2020