Premio Inail – Dal 1° gennaio assicurazione a premio ordinario di facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori

Roma, 20 dicembre 2022 – Con la recente circolare Inail n. 45 del 16/12/2022 diviene definitivo il superamento del premio speciale unitario INAIL riservato ad alcune categorie di lavoratori con l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2023 del regime assicurativo ordinario, secondo le voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate come già in uso per la Gestione “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”.

Questa decisione, dettata dall’orientamento di superare progressivamente tutte le forme di assicurazione speciale presenti nell’ordinamento e già prospettata negli ultimi anni alle nostre Associazioni settoriali interessate, riguarda in particolare (art. 1, comma1):

  • facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi;
  • barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;
  • pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958 soci di cooperative di pesca che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa – soggetti per i quali il premio ordinario sarà determinato assumendo la retribuzione convenzionale mensile calcolata sulla base di 25 giornate fisse da rivalutarsi annualmente;
  • persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del titolo I del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 11241).

 

Come indicato nelle premesse del decreto interministeriale Lavoro-MEF del 6 settembre 2022 il superamento dei premi unitari speciali e la transizione al premio ordinario per alcune determinate tipologie di lavoratori si spiega con l’evoluzione del contesto economico e produttivo e, quindi, con il venir meno nel tempo di alcune specificità che ne avevano giustificato la loro introduzione.

Un altro motivo sottostante tale operazione va rintracciato nell’opportunità di ricondursi ad un bacino di mutualità assicurativa generale più ampio e, quindi, maggiormente sostenibile dal punto di vista economico, fatto salvo che la verifica puntuale della nuova situazione cui si troveranno davanti le cooperative interessate andrà fatta a livello di singola realtà non potendosi che esprimere in termini generali e aggregati.

Ciò, tanto più se si considera che l’applicazione del regime assicurativo ordinario dovrebbe comportare una serie di vantaggi riassumibili nell’oscillazione del premio per andamento infortunistico (con un suo conseguente abbattimento in assenza di denunce di infortunio), nella riduzione del premio per interventi di prevenzione (cosiddetto OT-23) nonché nel venir meno di un’imposizione di un premio (speciale unitario) in cifra fissa, a prescindere dalle giornate di lavoro effettivamente eseguite.

Di contro evidenziamo come il passaggio a tariffa ordinaria determinerà il venir meno del taglio lineare dei premi – per il 2022 fissato in misura pari al 15,27%2) – che secondo la normativa vigente trova applicazione unicamente per quegli ambiti (settori o gestioni) non interessati ancora dalla revisione tariffaria in vigore dal 2019 e che, come ricordato più volte dall’INAIL nelle sue istruzioni operative legate a tale misura, cessa di agire laddove appunto intervenisse in corso d’anno un aggiornamento dei relativi premi.

In realtà, a dimostrazione di come il percorso di riflessione interno all’INAIL sulla rivisitazione dei premi speciali unitari sia oltremodo ampio e complesso, in questo stesso provvedimento, si dispone contestualmente sempre con effetto a partire dal 2023:

▪ la fissazione in misura pari a 38,84 € a persona, per mese o frazione di mese, del premio speciale unitario relativo ai pescatori autonomi della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative (art. 1, comma 3);

▪ la fissazione in misura pari a 59,78 €/anno per ogni allievo del premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionali curati da istituzioni formative e istituti scolastici paritari accreditati  a livello regionale, con una maggiorazione del premio a carico dello Stato pari a 32,37 €/anno per ogni allievo, nel limite complessivo di 5 milioni di euro, in presenza dei maggiori rischi legati all’attività formativa svolta in ambienti di lavoro (art.1, comma 4);

▪ l’abolizione del premio speciale unitario per i candidati all’emigrazione sottoposti a prove d’arte prima dell’espatrio (art. 1, comma 5);

▪ la conferma della misura del premio speciale unitario per i soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità nonché per i percettori del Reddito di Cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività, cosiddetti PUC (art. 2).

 

 

20 Dicembre 2022