TITOLO VI – TRATTAMENTO ECONOMICO

CCNL PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE E TURISMO

torna all’indice

TITOLO VI – TRATTAMENTO ECONOMICO

 

CAPO I – ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Articolo 157 – Elementi della retribuzione
Articolo 158 – Competenza della contrattazione collettiva
Articolo 159 – Determinazione della retribuzione giornaliera
Articolo 160 – Determinazione della retribuzione oraria

 

CAPO II – PAGA BASE NAZIONALE

Articolo 161 – Paga base nazionale
Articolo 162 – Paga base nazionale aziende minori
Dichiarazione a verbale

 

CAPO III – CONTINGENZA

Articolo 163 – Indennità di contingenza
Articolo 164 – Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga

 

CAPO IV – TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

Articolo 165 – Terzi elementi

 

CAPO V – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI

Articolo 166 – Indennità di contingenza
Articolo 167 – Percentuale di servizio
Articolo 168 – Percentuale di servizio ristoranti e similari
Articolo 169 – Percentuale di servizio bar caffè e similari
Articolo 170– Percentuale di servizio banchetti e servizi affini
Articolo 171 – Sistemi di calcolo percentuale
Articolo 172 – Disposizioni varie
Articolo 173 – Percentuale per familiari datore di lavoro
Articolo 174 – Percentuali di servizio accordi provinciali
Articolo 175 – Trattamento economico maitres e capi camerieri percentualisti
Articolo 176 – Facoltà di opzione per il personale percentualista tavoleggiante
Articolo 177 – Sistemi di retribuzione – Disposizioni varie
Articolo 178 – Mensilità supplementari
Articolo 179 – Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti

 

CAPO VI – CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Articolo 180 – Corresponsione della retribuzione

 

CAPO VII – ASSORBIMENTI

Articolo 181 – Assorbimenti

 

CAPO VIII – SCATTI DI ANZIANITÀ

Articolo 182 – Scatti di anzianità

 

CAPO IX – MENSILITÀ SUPPLEMENTARI

Articolo 183 – Tredicesima mensilità
Articolo 184 – Quattordicesima mensilità

 

CAPO X – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Articolo 185 – Previdenza complementare

 

CAPO XI – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Articolo 186 – Assistenza sanitaria integrativa       

 

 

 

CAPO I – ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Articolo 157 – Elementi della retribuzione

(1) Di norma, la retribuzione del lavoratore è distinta nelle seguenti voci:

a) paga base nazionale;
b) eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generale e speciale del presente Contratto;
c) indennità di contingenza;
d) eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste all’articolo 182.

(2) Per il personale tavoleggiante dei pubblici esercizi la retribuzione è costituita di norma, dalla percentuale di servizio secondo le misure e le modalità previste agli articoli 167 e seguenti.

 

Articolo 158 – Competenza della contrattazione collettiva

(1) La materia retributiva, con la istituzione della retribuzione base nazionale rientra nella competenza delle Organizzazioni nazionali stipulanti, salvo quanto espressamente demandato alle Associazioni territoriali ed alla contrattazione integrativa aziendale.   

 

Articolo 159 – Determinazione della retribuzione giornaliera

(1) La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per ventisei.
(2) Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali ivi compresi i casi di trattenuta per assenze non retribuite.   

 

Articolo 160 – Determinazione della retribuzione oraria

(1) La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione per:
– 190 per il personale con orario normale di quarantaquattro ore settimanali;
– 172 per il personale con orario normale di quaranta ore settimanali.   

 

CAPO II – PAGA BASE NAZIONALE

Articolo 161 – Paga base nazionale

(1) Le parti stabiliscono incrementi dei valori di paga base nazionale mensile nelle modalità di seguito indicate:

Livello paga base dic – 17 Incrementi Aumento totale Paga base
dic 2021
gen-18 gen-19 feb-20 mar-21 dic-21
A 1.542,04 41,11 32,89 32,89 24,67 32,89 164,45 1.706,49
B 1.392,49 37,12 29,70 29,70 22,27 29,70 148,49 1.540,98
1 1.261,54 33,63 26,91 26,91 20,18 26,91 134,54 1.396,08
2 1.112,00 29,65 23,72 23,72 17,79 23,72 118,60 1.230,60
3 1.021,85 27,24 21,79 21,79 16,35 21,79 108,96 1.130,81
4 937,75 25 20 20 15 20 100,00 1.037,75
5 849,38 22,64 18,12 18,12 13,59 18,12 90,59 939,97
6S 798,37 21,28 17,03 17,03 12,77 17,03 85,14 883,51
6 779,81 20,79 16,63 16,63 12,47 16,63 83,15 862,96
7 700,05 18,66 14,93 14,93 11,20 14,93 74,65 774,70

(2) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di paga base nazionale mensile, comprensivo degli aumenti di cui al comma precedente, con le gradualità e le decorrenze di seguito indicate.

Livelli gen-18 gen-19 feb-20 mar-21 dic-21
A 1583,15 1616,04 1648,93 1673,60 1706,49
B 1429,61 1459,31 1489,01 1511,28 1540,98
1 1295,17 1322,08 1348,99 1369,17 1396,08
2 1141,65 1165,37 1189,09 1206,88 1230,60
3 1049,09 1070,88 1092,67 1109,02 1130,81
4 962,75 982,75 1002,75 1017,75 1037,75
5 872,02 890,14 908,26 921,85 939,97
6S 819,65 836,68 853,71 866,48 883,51
6 800,60 817,23 833,86 846,33 862,96
7 718,71 733,64 748,57 759,77 774,70

 

(3) Per il personale delle aziende minori dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, si fa rinvio all’articolo 162.

(4) Per gli apprendisti si fa rinvio a quanto previsto dagli articoli 68 e 75 del presente Contratto.     

 

Articolo 162 – Paga base nazionale aziende minori

(1) Per il personale delle aziende minori dei pubblici esercizi e degli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, i valori di paga base nazionale verranno ridotti dei seguenti importi:

livelli euro
A 5,68
B 5,16
1 5,16
2 4,39
3 3,87
4 3,36
5 3,10
6s 2,84
6 2,84
7 2,58

Dichiarazione a verbale
Le Parti, nell’intento di agevolare la comprensione del testo contrattuale, riportano in allegato le retribuzioni per ogni livello con le decorrenze stabilite.   

 

torna all’indice di titolo

torna indice

 

CAPO III – CONTINGENZA

Articolo 163 – Indennità di contingenza

(1) L’indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della retribuzione e la sua corresponsione, è regolata sino al 31 gennaio 1986 dagli accordi allegati in calce al CCNL 6 ottobre 1994 e dal 1 febbraio 1986 dalla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e s.m.i..

(2) Ai rispettivi livelli previsti dalla classificazione del personale corrisponde un valore di contingenza prevista per la generalità delle aziende e per le aziende minori di III e IV categoria.

livelli tabella generale aziende minori

(pubblici esercizi, stabilimenti balneari)

A 542,70 542,19
B 537,59 537,12
1 536,71 536,24
2 531,59 531,20
3 528,26 527,91
4 524,94 524,64
5 522,37 522,09
6s 520,64 520,38
6 520,51 520,25
7 518,45 518,22


Articolo 164 – Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga

(1) La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell’esercizio e delle condizioni locali.

(2) Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l’eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga.

(3) In mancanza della disciplina di cui al comma 1, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario omnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore è fissato nella seguente misura:

livello gen-18 gen-19 feb-20 mar-21 dic-21
4 13,80 14,09 14,38 14,59 14,88
5 13,15 13,42 13,69 13,89 14,16
6s 12,58 12,84 13,10 13,30 13,56
6 12,42 12,68 12,94 13,13 13,39
7 11,63 11,87 12,11 12,29 12,53

Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.

(4) Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20 per cento.     

 

CAPO IV – TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI

Articolo 165 – Terzi elementi

(1) Costituisce trattamento salariale integrativo di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 157 l’eventuale terzo elemento provinciale e/o l’eventuale terzo elemento aziendale in atto di cui all’articolo 55 del CCNL 19 ottobre 1973 coordinati con l’attuale classificazione del personale con i criteri di cui all’articolo 79 del CCNL 10 aprile 1979.

(2) Il comma precedente non si applica al comparto degli alberghi diurni e degli stabilimenti balneari per cui si rimanda alla speciale disciplina del presente Contratto.     

 

CAPO V – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI

Articolo 166 – Indennità di contingenza

(1) L’indennità di contingenza non spetta al personale dei pubblici esercizi retribuito a percentuale.   

 

Articolo 167 – Percentuale di servizio

(1) La percentuale di servizio dovrà essere corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti negli articoli che seguono, mediante punteggi di ripartizione da determinarsi con i Contratti integrativi territoriali.     

 

Articolo 168 – Percentuale di servizio ristoranti e similari

(1) Per le aziende ristoranti e similari di cui al punto I lettera a) dell’articolo 1, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i seguenti:

a) negli esercizi extra dal 12 al 15 per cento;
b) negli esercizi di prima classe dall’11 al 13 per cento;
c) negli esercizi di seconda e terza classe dall’11 al 12 per cento;
d) negli esercizi di quarta classe (osterie con cucina) il 10 per cento.

(2) Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà del 12 per cento, nelle birrerie del 17 per cento.

(3) Nei locali adibiti a biliardi – qualunque sia la loro categoria – la percentuale di servizio sarà del 15 per cento.   

 

Articolo 169 – Percentuale di servizio bar caffè e similari

(1) Per le aziende bar, caffè e similari, di cui al punto I lettera a) dell’articolo 1, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i seguenti:

a) negli esercizi extra dal 18 al 22 per cento;
b) negli esercizi di prima e seconda classe dal 16 al 20 per cento;
c) negli esercizi di terza classe dal 14 al 17 per cento;
d) negli esercizi di quarta classe il 10 per cento.

(2) Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà del 12 per cento, nelle birrerie del 17 per cento.

(3) Nei locali adibiti a biliardi – qualunque sia la loro categoria – la percentuale di servizio sarà del 15 per cento.       

 

Articolo 170– Percentuale di servizio banchetti e servizi affini

(1) Per i banchetti e per qualsiasi altro servizio affine di non meno di dieci persone, purché abbiano tale caratteristica, la percentuale di servizio unica per tutti i locali sarà del 12 per cento.

(2) E’ consentita l’assegnazione di una parte della predetta percentuale al personale interno nella misura stabilita dai Contratti integrativi territoriali.   

 

torna all’indice di titolo

torna indice

Articolo 171 – Sistemi di calcolo percentuale

(1) La percentuale sarà applicata a criterio del datore di lavoro:

a) col sistema addizionale, nel qual caso il tavoleggiante riscuote direttamente dal cliente la percentuale di servizio al momento della presentazione del conto;
b) ovvero col sistema globale, includendo cioè nel prezzo della consumazione l’importo della percentuale di servizio.

(2) In questo ultimo caso la percentuale di servizio va liquidata applicando sull’incasso lordo delle consumazioni la misura della percentuale opportunamente ridotta secondo la seguente Tabella Amell che garantisce ugualmente la corresponsione della percentuale netta stabilita contrattualmente:

 

% sul netto

nel sistema addizionale

% sul lordo

nel sistema globale

10% corrisponde al 9,10%
11% corrisponde al 9,99%
12% corrisponde al 10,72%
13% corrisponde al 11,51%
14% corrisponde al 12,29%
15% corrisponde al 13,05%
16% corrisponde al 13,80%
17% corrisponde al 14,53%
18% corrisponde al 15,27%
19% corrisponde al 15,97%
20% corrisponde al 16,67%
21% corrisponde al 17,36%
22% corrisponde al 18,03%

(3) Quando la percentuale di servizio viene riscossa dal datore di lavoro, essa dovrà essere corrisposta al personale non più tardi della fine di ogni mese con una tolleranza massima di quattro giorni, a meno che tra il personale ed il datore di lavoro non si convenga che la corresponsione sia effettuata settimanalmente o seralmente.   

 

Articolo 172 – Disposizioni varie

(1) La percentuale di servizio di cui agli articoli precedenti deve essere applicata sull’importo netto dei conti riguardanti esclusivamente le consumazioni.

(2) La percentuale di servizio dovrà essere anticipata dal datore di lavoro per i conti che restassero in sospeso oltre un mese, eccezione fatta per i conti di persone divenute accertatamente insolvibili.

(3) Per i servizi a domicilio, nei contratti integrativi territoriali, potrà stabilirsi invece un compenso fisso per i prestatori di opera che vi prendano parte, ove tale sistema sia in uso, secondo quanto contemplato dall’articolo 167.

(4) E’ abolito qualsiasi obbligo di fornitura da tavola a carico dei camerieri.       

 

Articolo 173 – Percentuale per familiari datore di lavoro

(1) Negli esercizi nei quali il servizio ai tavoli viene effettuato anche da familiari del datore di lavoro, i quali vi siano addetti come veri e propri prestatori d’opera soggetti alle stesse regole di lavoro dell’altro personale, la percentuale di servizio competerà anche ad essi nella misura dovuta al percentualista dipendente.     

 

Articolo 174 – Percentuali di servizio accordi provinciali

(1) Debbono intendersi congelate le misure delle percentuali di servizio stabilite dagli Accordi Integrativi Provinciali in atto al 31 ottobre 1973.   

 

Articolo 175 – Trattamento economico maitres e capi camerieri percentualisti

(1) Ai maitres o capi camerieri oltre alla percentuale di servizio sarà corrisposta una integrazione fissa mensile da stabilirsi nei contratti integrativi territoriali.

(2) La partecipazione dei maitres o capi camerieri alla percentuale resta quella concordata in sede territoriale sia dove esiste l’uso della percentuale globale, sia dove esiste l’uso della percentuale individuale in modo che essi non vengano a percepire meno del 5 per cento ne più del 20 per cento oltre quello che spetta ad ogni cameriere.

(3) I maitres o capi camerieri non potranno essere assunti in numero maggiore di uno ogni quattro camerieri per gli esercizi extra e di uno ogni sei camerieri per gli esercizi di prima classe.

(4) Nei locali extra e di prima classe ove siano occupati rispettivamente meno di quattro camerieri o meno di sei camerieri è ammesso un maître o capo cameriere.

(5) In sede territoriale le Organizzazioni interessate potranno stabilire la presenza di capi camerieri anche in esercizi di seconda classe.       

 

Articolo 176 – Facoltà di opzione per il personale percentualista tavoleggiante

(1) Il personale tavoleggiante ha facoltà di optare per la retribuzione fissa in luogo della percentuale di servizio.

(2) Col passaggio a paga fissa il personale suddetto ha diritto alla paga base nazionale prevista dalla tabella di cui all’articolo 161, all’indennità di contingenza e a tutti gli altri trattamenti economici e normativi previsti dal presente Contratto e dai Contratti Integrativi Territoriali e/o aziendali per il personale retribuito a paga fissa dello stesso livello retributivo.

(3) L’opzione per la retribuzione fissa viene esercitata aziendalmente mediante decisione della maggioranza del personale tavoleggiante, da rendere nota al datore di lavoro a mezzo di lettera raccomandata sottoscritta dai lavoratori interessati, entro la prima metà del mese.

(4) Il passaggio a paga fissa avverrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione al datore di lavoro.

(5) L’opzione di cui al presente articolo viene esercitata in via definitiva ed il passaggio a paga fissa è irrevocabile.   

 

Articolo 177 – Sistemi di retribuzione – Disposizioni varie

(1) I sistemi di retribuzione diversi da quelli dal presente Contratto stabiliti con Accordi Integrativi Provinciali in vigore 30 aprile 1973 in base agli articoli 71 e seguenti del CCNL 13 marzo 1970 sono da considerarsi congelati, ferma restando la facoltà delle Associazioni Territoriali di abrogarli per stabilire il passaggio a paga fissa del personale tavoleggiante, nel qual caso al personale interno sarà garantita la conservazione dei livelli retributivi mediamente percepiti in precedenza. 

 

Articolo 178 – Mensilità supplementari

(1) Al personale retribuito con la percentuale di servizio verranno corrisposte le tredicesima mensilità nell’intera misura e la quattordicesima mensilità nella misura del 70 per cento con le modalità di cui all’articolo 179.       

 

torna all’indice di titolo

torna indice

 

Articolo 179 – Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti

(1) La liquidazione dei trattamenti normativi previsti dal presente Contratto per il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio avverrà in base alla retribuzione in atto provincialmente o aziendalmente relativa al livello di appartenenza (paga base nazionale, indennità di contingenza, eventuali terzi elementi, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali, eventuali scatti di anzianità).

(2) Per il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, l’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’articolo 209 verrà calcolata in base all’articolo 2121 Codice Civile nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982, mentre, il trattamento di fine rapporto verrà calcolato in base ai criteri di cui alla suddetta legge n. 297 del 1982 per i periodi di servizio prestato dal 1° giugno 1982, e in base all’articolo 2121 Codice Civile nel testo modificato dalla legge n. 91 del 1977 per i periodi di lavoro antecedenti sulla base della percentuale media percepita nel triennio o nel minor periodo precedente il 31 maggio 1982.

(3) Ove ciò non sia in alcun modo possibile, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tale sistema di retribuzione, dette indennità verranno calcolate sulla retribuzione di cui al presente articolo e con gli stessi criteri e modalità previsti per il personale retribuito in misura fissa dall’articolo 217 e per quanto attiene in particolare il trattamento di fine rapporto.

 

 

CAPO VI – CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

Articolo 180 – Corresponsione della retribuzione

(1) La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed in ogni caso non più tardi della fine del mese con una tolleranza massima di sei giorni.

(2) Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell’amministrazione lo impediscano, deve essere corrisposto entro il termine sopra indicato un acconto pari al novanta per cento della retribuzione presuntivamente dovuta con conguaglio nei dieci giorni successivi.

(3) Ai sensi della legge 5 gennaio 1953 n. 4 le retribuzioni dovranno essere corrisposte a mezzo di buste paga, nelle quali dovrà essere indicato il periodo di lavoro cui la retribuzione stessa si riferisce, il relativo importo, la misura e l’importo del lavoro straordinario e tutti gli altri elementi che concorrono a formare la somma globale contenuta nella busta paga. Dovranno parimenti essere elencate distintamente tutte le ritenute effettuate.   

 

 

CAPO VII – ASSORBIMENTI

Articolo 181 – Assorbimenti

(1) Le variazioni salariali derivanti dai nuovi valori di paga base nazionale di cui all’articolo 161 non possono essere assorbite da quote salariali comunque denominate derivanti dalla contrattazione collettiva salvo che non sia stato diversamente ed espressamente previsto.     

 

 

CAPO VIII – SCATTI DI ANZIANITÀ

Articolo 182 – Scatti di anzianità

(1) A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti per l’anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società), salvo quanto diversamente stabilito per il settore della ristorazione collettiva dal titolo X.

(2) Dal 1° gennaio 2018, gli scatti quadriennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il quadriennio di anzianità. Con riferimento al solo scatto di anzianità in corso di maturazione alla data del 31 dicembre 2017, resta valida la disciplina di cui all’articolo 158 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.

(3) Gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:

livelli euro
A 40,80
B 39,25
1 37,70
2 36,15
3 34,86
4 33,05
5 32,54
6s 31,25
6 30,99
7 30,47

(4) In occasione della maturazione del nuovo scatto, l’importo degli scatti maturati è calcolato in base ai suddetti valori senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

(5) Nel caso in cui nel corso del quadriennio intercorrente tra l’uno e l’altro scatto siano intervenuti passaggi a livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.

(6) Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra sono definite nell’Allegato F (Pubblici Esercizi e Ristorazione Collettiva) del presente CCNL. 

 

 

CAPO IX – MENSILITÀ SUPPLEMENTARI

Articolo 183 – Tredicesima mensilità

(1) Salvo quanto previsto dagli articoli 167 e seguenti, in occasione delle ricorrenze natalizie a tutto il personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari.

(2) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei ratei di tredicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.

(3) Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal presente Contratto fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni di legge e/o contrattuali ivi compreso quanto previsto in materia di integrazione della indennità di malattia per le sole attività che sono tenute a versare detto contributo aggiuntivo.

(4) Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposto alla lavoratrice solamente il 20% della gratifica disciplinata dal presente articolo.   

 

Articolo 184 – Quattordicesima mensilità

(1) Salvo quanto previsto dagli articoli 167 e seguenti a tutto il personale sarà corrisposta una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati), esclusi gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati.

(2) La quattordicesima mensilità dovrà essere corrisposta con la retribuzione del mese di luglio.

(3) I lavoratori avranno diritto a percepire per intero la quattordicesima mensilità nella misura sopra indicata solo nel caso che abbiano prestato servizio nella stessa azienda per i dodici mesi precedenti il 1° luglio.

(4) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti il 1° luglio, ai fini della determinazione dei ratei di quattordicesima, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni non verrà considerata.

(5) Per quanto riguarda il computo dei ratei relativi ai periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, valgono le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo.

(6) Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dal quarto comma del precedente articolo. 

 

torna all’indice di titolo

torna indice

 

CAPO X – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Articolo 185 – Previdenza complementare

(1) Le parti stipulanti il presente CCNL convengono che il Fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito in forma di associazione il 9 aprile 1998, di seguito denominato in breve Fon.Te., rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta come applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende dei Settori regolamentati dal presente Contratto.

(2) L’associazione al fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, cui si applichi il presente CCNL.

(3) Le aziende e i lavoratori associati al fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle parti stipulanti il presente accordo:

– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) – della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore;
– 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) – della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro;
– 3,45% o 6,91% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento dell’iscrizione al fondo (come previsto dal D.Lgs. 252 del 2005 e s. m. i.);
– una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all’atto dell’iscrizione, pari a euro 15,50 di cui euro 11,88 a carico dell’azienda e euro 3,62 a carico del lavoratore.

(4) Gli enti bilaterali del settore turismo ed i centri di servizio potranno svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra associati e il fondo attraverso l’erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi.

(5) Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di Regioni a statuto speciale.   

 

 

CAPO XI – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Articolo 186 – Assistenza sanitaria integrativa

(1) Fipe, Filcams, Fisascat e Uiltucs ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale e condividendo l’obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale, hanno istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est).

(2) Le parti stipulanti il presente CCNL aderiscono al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est) al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti.

(3) Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’articolo 153 del presente Contratto. All’atto dell’iscrizione è dovuta al fondo una quota una tantum pari a quindici euro per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro.

(4) Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende dei Settori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all’articolo 153 del presente Contratto. All’atto dell’iscrizione è dovuta al fondo una quota di iscrizione pari a otto euro a carico del datore di lavoro.

(5) A decorrere dal 1° febbraio 2018, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 11,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro. A decorrere dal 1°gennaio 2019, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 12,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro.

(6) Il contributo di cui al comma 5 è comprensivo di una quota per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.

(7) I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento del Fondo stesso.

(8) E’ consentita l’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. L’ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 5 per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.

(9) Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa / economica del presente CCNL si è tenuto conto dell’incidenza delle quote di iscrizione e dei contributi dovuti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa.

(10) Il trattamento economico complessivo risulta, pertanto, comprensivo di tali quote e contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo di cui al comma 5, nonché la quota di iscrizione di cui ai commi 3 e 4, sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano il presente CCNL.

(11) Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.

(12) L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione, di cui all’articolo 157, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

 

torna all’indice del titolo corrente

torna all’indice