Wbo, online la circolare INPS con le modalità di applicazione dell’esonero contributivo del 100% per le cooperative costituite dal 1° gennaio

È online la circolare INPS che illustra le modalità di applicazione dell’esonero contributivo per le società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (workers buyout) dal 1° gennaio 2022.

L’articolo 1, comma 253, della legge di Bilancio 2022 ha previsto che, per salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono a decorrere dal 1° gennaio 2022, “è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla loro data di costituzione, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a seimila euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Per come configurata, l’agevolazione è connotata da profili di selettività e necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, come previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che ha autorizzato la misura il 9 giugno 2022 ritenendola compatibile con il mercato interno. La decisione europea prevede espressamente la concedibilità dell’esonero in trattazione entro e non oltre il 30 giugno 2022, data che coincide con il termine finale di operatività del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Sulla base delle informazioni fornite dal ministero dello Sviluppo economico, alle cooperative che rientrano nell’ambito di applicazione della previsione è stato già attribuito – entro il 30 giugno 2022 – da parte dell’Istituto il codice di autorizzazione (CA) “8Y”, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il significato di “Cooperativa autorizzata all’esonero dall’articolo 1, comma 253, legge 234/2021”. Questo CA è stato attribuito alle sole cooperative che abbiano comunicato al ministero dello Sviluppo economico la loro costituzione entro il 30 giugno 2022, data in cui ha cessato di avere effetto il Quadro Temporaneo, a cui la misura in trattazione è stata subordinata. A seguito dell’attribuzione del codice di autorizzazione, volto a individuare la platea dei beneficiari della misura, è consentito alle cooperative di beneficiare dell’esonero che spetta loro secondo le indicazioni di seguito riportate.

Assetto e misura dell’esonero

Ai fini della determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio. In particolare, non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, se dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto” (articolo 2120 del codice civile);
  • il contributo, se dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, Fondo di solidarietà residuale e Fondo di integrazione salariale per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4 del Jobs act, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;
  • il contributo, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Modalità di quantificazione dell’esonero 

I soggetti che hanno ricevuto il codice di autorizzazione dovranno inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale”, alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, nella quale dovranno dichiarare la data di costituzione della società cooperativa, la forza lavoro della stessa, la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti, l’aliquota contributiva datoriale media applicata e l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi. La Struttura territoriale interessata dovrà poi verificare che il CA “8Y” sia stato correttamente attribuito, e dovrà analizzare la coerenza dei dati dichiarati; se quanto dichiarato dalla cooperativa risulta coerente, la Struttura territoriale competente potrà modificare la decorrenza del CA, garantendone una durata di 24 mesi a partire dal mese di costituzione della cooperativa stessa.

Condizioni di spettanza dell’esonero

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e dai presupposti previsti dall’articolo 1, comma 254, della legge di Bilancio 2022, secondo cui l’esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo è subordinato al rispetto di:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero contributivo rappresenta un abbattimento totale dal versamento della contribuzione datoriale, perciò, in ragione dell’entità della misura, la stessa non è compatibile con altre agevolazioni che riguardano la contribuzione datoriale.

20 Luglio 2022